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Legislatura XVII

Proposta emendativa 31.012. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2093

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
31.012.
(inammissibile per estraneità di materia e per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 32.
(Modifica l'articolo 2 – Disposizioni in materia di IRAP – della legge 23 giugno 2014, n. 89).

  All'articolo 2 (Disposizioni in materia di IRAP) della legge 23 giugno 2014, n. 89 al comma 3 aggiungere la lettera b):
   «b) all'articolo 16 è aggiunto il seguente comma:
  “1-ter. L'aliquota ordinaria dell'IRAP è ridotta di 0,30 punti percentuali per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, che hanno ottenuto la registrazione della propria organizzazione secondo il Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (EMAS (REG. 2009/1221/CE). Qualora l'attività sia esercitata in più stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse e solo uno o alcuni di essi abbiano ottenuto la registrazione EMAS, l'aliquota ridotta è applicabile al valore della produzione netta prodotta nello stabilimento, cantiere, ufficio o base fissa registrato EMAS. L'aliquota ridotta non si applica se il valore della produzione netta è superiore a euro 35.000.000,00 e non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche concesse per le stesse finalità”».