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Legislatura XVII

Proposta emendativa 29.6. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2093

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
29.6.

  Al comma 1, sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:
  1-bis. La combustione controllata del materiale vegetale di cui al comma 1, lettera f), deve essere effettuata esclusivamente presso impianti di combustione di biomassa nei quali sia possibile il recupero energetico del materiale o l'utilizzo dello stesso per la produzione di biogas a seguito di processi di digestione anaerobica. Le regioni e le province autonome provvedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, a regolamentare le disposizioni attuati ve di cui al presente comma.