Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
2. All'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
dopo le parole «salute umana» sono inserite le seguenti:
«Costituisce utilizzo in agricoltura o in selvicoltura l'abbruciamento controllato nello stesso luogo di produzione di paglia, sfalci, potature nonché di altro materiale agricolo o forestale di origine naturale non pericoloso, condotto come ordinaria pratica agricolo forestale finalizzata alla prevenzione degli incendi o al controllo agronomico di fitopatie, fitofagi, o infestanti vegetali».
3. All'articolo 256-bis, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla lettera e) sono aggiunte le seguenti parole: «e i rifiuti esclusivamente vegetali derivanti da attività agricola o forestale se l'abbruciamento avviene nello stesso luogo di produzione, e a condizione che esso non costituisca utilizzo in agricoltura o in selvicoltura come definiti dall'articolo 185, comma 1, lettera f) ovvero che si renda necessaria per l'inaccessibilità dei luoghi con gli ordinari mezzi di trasporto e che esso sia stato preventivamente comunicato almeno 48 ore prima, tramite PEC, al Comune territorialmente competente.