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Legislatura XVII

Proposta emendativa 29.1. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2093

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
29.1.

  Sostituirlo con il seguente:

  Art. 28-bis. — (Combustione controllata di materiale vegetale). — 1. All'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006. n. 152, c successive modificazioni, dopo il comma 1 c inserito il seguente: -bis. Fatte salve le norme sulla condizionalità previste nell'ambito della politica agricola comune, è autorizzata la combustione controllata, sul silo di produzione, del materiale vegetale di cui al comma 1, lettera f), suddiviso in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a cinque metri cubi per ettaro, fatto salvo l'uso di processi o metodi che in ogni caso non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana, i comuni, tenuto conto delle specifiche peculiarità del territorio, con propria ordinanza, possono individuare le aree, i periodi e gli orari in cui è limitata la combustione controllata. I comuni e le altre amministrazioni competenti hanno altresì la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.