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Legislatura XVII

Proposta emendativa 28.02. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2093

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
28.02.

  Dopo l'articolo 28 inserire il seguente:

Art. 28-bis.
(Modifiche alla norma in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari).

  1. Alla legge 1 novembre 1996, n. 574 dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
  Art. 1-bis. – (Ulteriore utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione). — 1. Le acque di vegetazione di cui all'articolo 1 comma 1 della presente legge possono essere oggetto di utilizzazione agronomica attraverso il conferimento in impianti confinati di fertirrigazione, realizzati in modo tale da escludere qualsiasi effettivo rischio di danno alle acque, al suolo, al sottosuolo 0 alle altre risorse ambientali.
  2. All'articolo 7 della legge 1o novembre 1996, n. 574 dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  3-bis«.1 Le Regioni possono autorizzare l'utilizzo agronomico delle acque di vegetazione negli impianti di cui all'Articolo 1-bis della presente legge, stabilendone le modalità operative, i limiti quantitativi di spandimento, le esclusioni di talune categorie di terreni ed i termini temporali di stoccaggio anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 Art. 2, Art. 5, comma 1, Art. 6 della presente legge.