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Legislatura XVII

Proposta emendativa 27.04. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2093

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
27.04.
(inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 27 inserire il seguente:

Art. 27-bis.
(Modifiche all'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 259, convertito, con modificazioni, con legge 27 ottobre 2003, n. 290).

  1. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239. convertito, con modificazioni, con legge 27 ottobre 2003, n. 290, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole «costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture, opere o interventi» sono aggiunte le seguenti: «e ad attraversare i beni demaniali»;
   b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  «3-bis. I soggetti titolari e/o gestori di beni demaniali, di beni di pertinenza dell'autorità militare, di aree demaniali marittime e lacuali, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, di strade pubbliche, aeroporti, ferrovie, tramvie, funicolari, teleferiche, linee telegrafiche o telefoniche di pubblico servizio o militari, linee elettriche a servizio delle linee ferroviarie, che siano interessati dal passaggio delle condutture elettriche, partecipano al procedimento e, una volta rilasciata l'autorizzazione unica, sono tenute ad indicare, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto autorizzativo, le modalità di attraversamento degli impianti autorizzati, che dovranno essere approvate dal Ministero dello Sviluppo Economico. Trascorso tale termine, il medesimo Ministero provvedere direttamente a definirle. Alle linee elettriche e agli impianti facenti parte della rete elettrica nazionale, anche in materia di distanze, si applicano esclusivamente le disposizioni previste dal decreto ministeriale 21 marzo 1988, recante “Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee aeree esterne”, e successive modifiche e integrazioni.».

  Conseguentemente, al titolo, dopo le parole: alle infrastrutture aggiungere le seguenti: elettriche e.