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Legislatura XVII

Proposta emendativa 27.03. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2093

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
27.03.
(inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 27 inserire il seguente:

Art. 27-bis.
(Semplificazione realizzazione elettrodotti interrati).

  1. All'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio» dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:
  «1-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 nonché quelle relative alle verifiche preventive di cui al successivo articolo 28 comma 4 non si applicano ai casi di realizzazione di impianti elettrici interrati su strade statali, provinciali, comunali».

  2. All'articolo 49 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, «Codice dei beni culturali e del paesaggio», comma 1, dopo lettera c) sono inserite le seguenti:
   d) per la costruzione di elettrodotti interrati da realizzarsi per la loro maggiore estensione su strade, comprese le relative fasce di rispetto, senza la realizzazione di opere in soprasuolo;
   e) per l'adeguamento tecnologico degli impianti elettrici esistenti, compresa l'installazione di fibra ottica.