Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Ai fini del comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico definisce le procedure per la riduzione del fenomeno della morosità anche mediante limitazione della fornitura, garantendo comunque l'erogazione del quantitativo minimo vitale di 50 litri al giorno di acqua, che non può essere sospesa, per ciascun residente nell'immobile relativo all'utenza idrica. In caso di morosità nel pagamento, il gestore provvede ad installare apposito meccanismo limitatore dell'erogazione, idoneo a garantire esclusivamente la fornitura giornaliera essenziale di 50 litri al giorno per persona residente.