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Legislatura XVII

Proposta emendativa 25.3. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2093

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
25.3.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  3. Al fine di finanziare progetti di cooperazione internazionale per l'accesso all'acqua e ai servizi idrici nei Paesi in via di sviluppo, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico, entro il 31 dicembre di ogni anno, effettua una ricognizione delle perdite degli acquedotti e delle reti idriche a norma del decreto ministeriale 8 gennaio 1997 n. 99, recante «Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature». L'autorità determina altresì – entro il medesimo termine – il risparmio di risorse idriche realizzato mediante interventi di manutenzione e di riqualificazione degli acquedotti e delle reti idriche e il corrispettivo equivalente in termini di tariffa di base, stabilendo criteri e modalità per destinare tali risorse alla realizzazione di progetti selezionati di cooperazione allo sviluppo nel settore idrico con priorità nei paesi con maggiore penuria di acqua potabile e di servizi igienico-sanitari.