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Legislatura XVII

Proposta emendativa 23.01. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2093

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
23.01.
(inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 23 inserire il seguente:

Titolo VII-bis
MODIFICHE ALLA PARTE TERZA DEL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N.42 IN MATERIA DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI PAESAGGISTICI

Art. 23-bis
(Modifiche all'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 in materia di individuazione dei beni paesaggistici).

  1. All'articolo 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo la lettera m) è inserita la seguente:
   «m-bis) il territorio non urbanizzato, sia allo stato naturale sia sottoposto ad attività agricola o forestale»;
   b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
   «4-bis. Le regioni, d'intesa con la competente soprintendenza, delimitano le aree costituenti il territorio di cui al comma 1, lettera m-bis).
  4-ter. Fino all'intervenuta delimitazione ai sensi del comma 4-bis, il territorio di cui al comma 1, lettera m-bis), è individuato nell'insieme delle zone di cui alla lettera E) dell'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero delle corrispondenti zone, comunque denominate nelle leggi regionali, individuate e perimetrate negli strumenti di pianificazione vigenti.
  4-quater. Fino all'adeguamento delle leggi regionali ai princìpi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato in materia di governo del territorio con riferimento al territorio non urbanizzato, nonché fino all'entrata in vigore dei piani paesaggistici, ai sensi dell'articolo 156 ovvero dell'articolo 135, e all'adeguamento, ove necessario, degli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 145, nel territorio di cui al comma 1, lettera m-bis), del presente articolo sono vietate ogni modificazione morfologica dell'assetto del territorio e ogni nuova costruzione, ovvero demolizione e ricostruzione, di edifici, ad eccezione di quelle volte alla difesa del suolo e alla riqualificazione ambientale».

  2. Al comma 4 dell'articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. Per i territori di cui all'articolo 142, lettera m-bis), il piano prevede altresì gli obiettivi e gli strumenti per la conservazione e il ripristino del paesaggio agrario e non urbanizzato».