stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 22.6. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2093

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
22.6.
(inammissibile per carenza di compensazione)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 22.
(Norme in materia di Autorità di bacino).

  1. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera z) sono aggiunte le seguenti:
   z-bis) autorità di bacino distrettuale o autorità di bacino: l'autorità competente ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49;
   z-ter) piano di bacino distrettuale o piano di bacino: il piano di distretto.

  2. L'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
  Art. 63 – (Autorità di bacino distrettuale). – 1. In ciascun distretto idrografico di cui all'articolo 64 è istituita l'Autorità di bacino distrettuale, di seguito denominata «Autorità di bacino», ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della presente sezione e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità. Le Autorità di bacino nazionali previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono soppresse a far data dall'attuazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 2 e le relative funzioni sono esercitate dalle Autorità di bacino di cui al presente articolo.
  2. Sono organi dell'Autorità di bacino: la Conferenza Istituzionale Permanente, il Segretario Generale, la Conferenza Operativa e il Collegio dei revisori dei conti, quest'ultimo in conformità alle previsioni del comma 3-bis del successivo articolo 119. Agli oneri connessi al funzionamento degli organi dell'Autorità di bacino si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel rispetto dei principi di differenziazione delle funzioni, di adeguatezza delle risorse per l'espletamento delle stesse e di sussidiarietà. Con decreto, da emanare entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, salvaguardando l'attuale organizzazione, i livelli occupazionali, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e nell'ambito dei contingenti numerici da ultimo determinati dai provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni.
  3. Con il decreto di cui al comma 2 sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le datazioni organiche delle medesime Autorità. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza e il trattamento economico fondamentale, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'ente incorporante, tenuto conto altresì delle tabelle di equiparazione, è attribuito, per la differenza, un assegno ad personam. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì, individuate e trasferite le inerenti risorse strumentali e finanziarie. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
  4. Gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle Autorità di bacino sono adottati in sede di Conferenza Istituzionale Permanente, convocata, anche su proposta delle amministrazioni partecipanti o del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Segretario Generale, che vi partecipa senza diritto di voto. Alla Conferenza Istituzionale Permanente partecipano il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che la presiede, il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, il Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti o i Sottosegretari dagli stessi delegati, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile o un suo delegato e i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico o gli assessori dai medesimi delegati. Per le Autorità relative ai distretti di cui all'articolo 64, comma 1, lettere f) e g), la conferenza istituzionale è integrata con quattro rappresentanti della Regione e tre rappresentanti degli Enti Locali. La Conferenza Istituzionale Permanente delibero a maggioranza dei presenti. Gli atti di pianificazione tengono conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente.
  5. La Conferenza Istituzionale Permanente:
   a) adotta criteri e metodi per l'elaborazione del Piano di bacino in conformità agli indirizzi e ai criteri di cui all'articolo 57;
   b) individua tempi e modalità per l'adozione del Piano di bacino, che può articolarsi in piani riferiti a sotto-bacini e/o sub-distretti;
   c) determina quali componenti del Piano di bacino costituiscono interesse esclusivo delle singole Regioni e quali costituiscono interessi comuni a più Regioni;
   d) adotta i provvedimenti necessari per garantire comunque l'elaborazione del Piano di bacino;
   e) adotta gli stralci del Piano di bacino;
   f) controlla l'attuazione dei programmi di intervento sulla base delle relazioni regionali sui progressi realizzati nell'attuazione degli interventi stessi e, in caso di grave ritardo nell'esecuzione di interventi non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nel programma, diffido l'amministrazione inadempiente, fissando il termine massimo per l'inizio dei lavori. Decorso infruttuosamente tale termine, all'adozione delle misure necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva, il Presidente della Regione interessata, che, a tal fine, può avvalersi degli organi decentrati e periferici del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti;
   g) delibera, nel rispetto dei princìpi di differenziazione delle funzioni, di adeguatezza delle risorse per l'espletamento delle stesse e di sussidiarietà, lo statuto dell'Autorità di bacino in relazione alle specifiche condizioni ed esigenze rappresentate dalle Amministrazioni interessate, che è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i bilanci preventivi e i conti consuntivi, nonché le variazioni di bilancio, il regolamento di amministrazione e contabilità, la pianta organica, il piano del fabbisogno del personale e gli atti regolamentari generali, trasmettendoli per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'economia e delle finanze.

  6. Il Segretario Generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  7. Il Segretario Generale, la cui carica ha durata quinquennale:
   a) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di bacino;
   b) cura l'istruttoria degli atti di competenza della Conferenza Istituzionale Permanente, cui formula proposte;
   c) promuove la collaborazione tra le amministrazioni statali, regionali e locali, ai fini del coordinamento delle rispettive attività;
   d) cura l'attuazione delle direttive della Conferenza Operativa;
   e) riferisce semestralmente alla conferenza istituzionale permanente sullo stato di attuazione del Piano di bacino;
   f) cura la raccolta dei dati relativi agli interventi programmati e attuati nonché alle risorse stanziate per le finalità del Piano di bacino da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali e comunque agli interventi da attuare nell'ambito del distretto, qualora abbiano attinenza con le finalità del piano medesimo, rendendoli accessibili alla libera consultazione sul sito dell'Autorità.

  8. La conferenza operativa è composta dai rappresentanti delle amministrazioni presenti nella Conferenza Istituzionale Permanente; è convocata dal Segretario Generale che la presiede. La conferenza operativa delibera a maggioranza dei tre quinti dei presenti e può essere integrata, per le attività istruttorie, da esperti appartenenti a enti, istituti e società pubbliche, designati dalla Conferenza Istituzionale Permanente e nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza diritto di voto e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e nel rispetto del principio di invarianza della spesa. La conferenza operativa esprime parere sugli atti di cui al comma 9, lettera a), ed emana direttive, anche tecniche qualora pertinenti, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 9, lettera b).
  9. Le Autorità di bacino provvedono, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente:
   a) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il Piano di gestione ex articolo 13 della direttiva 2000/60/CE e il Piano di gestione del rischio alluvioni ex articolo 7 direttiva 2007/60/CE nonché i programmi di intervento;
   b) a esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi dell'Unione europea, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche.

  10. Fatte salve le discipline adottate dalle regioni ai sensi dell'articolo 62 del presente decreto, le Autorità di bacino coordinano e sovrintendono le attività e le funzioni di titolarità dei consorzi di bonifica integrale di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonché del Consorzio del Ticino-Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, del Consorzio dell'Oglio-Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e del Consorzio dell'Adda-Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como, con particolare riguardo all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche e di bonifica, alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e alla fitodepurazione.

  3. L'articolo 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
  Art. 64. – (Distretti idro grafici). – 1. L'intero territorio nazionale, vi comprese le isole minori, è ripartito nei seguenti distretti idrografici:
   a) distretto idrografico delle Alpi orientali, comprendente i seguenti bacini idrografici:
    1) Adige, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    2) Alto Adriatico, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    3) bacini del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    4) Lemene, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
   b) distretto idrografico del Fiume Po’, comprendente i seguenti bacini idrografici:
    1) Po’, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    2) Reno, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    3) Fissero Tartaro Canalbianco, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    4) Conca Marecchia, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    5) Lamone, già bacino regionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    6) Fiumi Uniti (Montone, Ronco), Savio, Rubicone e Uso, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    7) bacini minori afferenti alla costa romagnola, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
   a) distretto idrografico dell'Appennino settentrionale, comprendente i seguenti bacini idrografici:
    1) Arno, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    2) Serchio, già bacino pilota ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    3) Magra, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    4) bacini della Liguria, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    5) bacini della Toscana, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
   d) distretto idrografico dell'Appennino centrale, comprendente i seguenti bacini idrografici:
    1) Tevere, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    2) Tronto, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    3) Sangro, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    4) bacini dell'Abruzzo, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    5) bacini del Lazio, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    6) Potenza, Chienti, Tenna, Ete, Aso, Menocchia, Tesirio e bacini minori delle Marche, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    7) Flora, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    8) Foglia, Arzilla, Metauro, Cesano, Misa, Esino, Musone e altri bacini minori, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
   e) distretto idrografico dell'Appennino meridionale, comprendente i seguenti bacini idrografici:
    1) Liri-Garigliano, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    2) Volturno, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    3) Sele, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    4) Sinni e Noce, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    5) Bradano, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    6) Saccione, Fortore e Biferno, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    7) Ofanto, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    8) Lao, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    9) Trigno, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    10) bacini della Campania, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    11) bacini della Puglia, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    12) bacini della Basilicata, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    13) bacini della Calabria, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    14) bacini del Molise, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 153;
   f) distretto idrografico della Sardegna, comprendente i bacini della Sardegna, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
   g) distretto idrografico della Sicilia, comprendente i bacini della Sicilia, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183.

  4. All'articolo 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 145, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, il progetto di Piano di bacino è sottoposto, prima della sua adozione, al parere della direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici territorialmente competente, per i profili attinenti alla tutela dell'interesse culturale e paesaggistico.

  5. Il comma 1 dell'articolo 118 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
  1. Al fine di aggiornare le informazioni necessarie alla redazione del Piano di gestione di cui all'articolo 117, le Regioni attuano appositi programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere e caratteristiche del bacino idrografico e a valutare l'impatto antropico esercitato sul medesimo, nonché alla raccolta dei dati necessari all'analisi economica dell'utilizzo delle acque, secondo quanto previsto dall'Allegato 10 alla presente parte terza. Le risultanze delle attività di cui al primo periodo sono trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle competenti Autorità di bacino e al Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

  5-bis. All'articolo 119, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:
  3-bis. Le entrate derivanti dall'applicazione del principio «chi inquina paga» di cui al precedente comma 1, e in particolare dal recupero dei costi ambientali e di quelli relativi alla risorsa, sono destinate al finanziamento delle misure previste al precedente articolo 116, e delle funzioni di studio e progettazione e tecnico-organizzative attribuite alle Autorità di bacino ai sensi dell'articolo 71 del presente decreto legislativo.
  3-ter. Fino all'emanazione del decreto di cui al successivo articolo 154, comma 3, il Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni mediante la stipula di accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 determinano la quota parte delle entrate dei canoni derivanti dalle concessioni del demanio idrico da destinare al finanziamento delle misure e delle funzioni di cui al precedente comma.

  6. L'articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è abrogato e il primo periodo del comma 1 dell'articolo 117 dello stesso decreto è sostituito dal seguente:
  1. Per ciascun distretto idrografico l'Autorità di bacino, d'intesa con le Regioni competenti, elabora il Piano di Gestione, che rappresenta articolazione interna del Piano di bacino distrettuale di cui all'articolo 65 ...(omissis)...

  7. All'articolo 121, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
  8. All'articolo 170, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».
  9. Fino all'emanazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 2 per garantire lo svolgimento delle attività istituzionali e il rispetto delle scadenze previste dalle direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE, le Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, sono, nei limiti delle risorse loro attribuite, Autorità di bacino distrettuale ai sensi dell'articolo 54 comma 1 lettera z-bis) del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. Dopo l'emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006, i segretari generali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010 n. 219 sono incaricati anche dell'attuazione dello stesso e svolgono le funzioni loro attribuite comunque non oltre la nomina dei segretari generali di cui al comma 6 dell'articolo 63 del citato decreto.