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Legislatura XVII

Proposta emendativa 22.28. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2093

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
22.28.

  Al comma 2, capoverso Art. 63, sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. Nei distretti idrografici di cui all'articolo 64 il cui territorio interessa più regioni è istituita l'Autorità di bacino distrettuale, di seguito denominata «Autorità di bacino», ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della presente sezione e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità. Le Autorità di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono soppresse e le relative funzioni sono esercitate dalle Autorità di bacino di cui al presente articolo.
  1-bis. Nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, dell'efficienza e della riduzione della spesa, nei distretti idrografici il cui territorio coincide con il territorio regionale, le regioni entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge adeguano il loro ordinamento istituendo l'Autorità di bacino distrettuale, secondo i princìpi della presente legge ed assegnandole i compiti e le funzioni previsti nel presente articolo. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assume le funzioni di indirizzo e coordinamento con le altre Autorità di bacino distrettuale. Al medesimo organismo sono attribuite le competenze delle regioni di cui alla parte terza – Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche – del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle Autorità di bacino di cui al comma 1 sono adottati in sede di conferenza istituzionale permanente, convocata, anche su proposta delle amministrazioni partecipanti o del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal segretario generale, che vi partecipa senza diritto di voto. Alla conferenza istituzionale permanente partecipano il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e i presidenti delle regioni e delle province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico o gli assessori dai medesimi delegati. Le delibere della conferenza istituzionale sono approvate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fatta salva la procedura di adozione ed approvazione dei Piani di bacino. Gli atti di pianificazione tengono conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. Nelle Autorità di bacino di cui al comma 1 il segretario generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

  Al comma 8, sostituire le parole: 8. La conferenza operativa è composta dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e trasporti, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nonché da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri con le seguenti: 8. Nelle Autorità di bacino di cui al comma 1 la conferenza operativa è composta dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e trasporti, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nonché da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.