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Legislatura XVII

Proposta emendativa 22.08. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2093

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
22.08.
(inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di gestione del servizio idrico e di determinazione delle relative tariffe nei comuni montani).

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 147, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. Per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, nonché per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, l'adesione al servizio idrico integrato è facoltativa. Ove il comune non aderisca, il nuovo soggetto gestore non subentra all'azienda speciale, all'ente o al consorzio pubblico esercente il servizio. I comuni di cui al presente comma possono, altresì, ritirare la propria adesione al servizio idrico integrato previo preavviso di sei mesi ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'articolo 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42.
  2-ter. Sulle gestioni di cui al comma 2-bis i soggetti di cui all'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'articolo 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, esercitano funzioni di regolazione generale e di controllo, sulla base di un contratto di servizio»;
   b) all'articolo 154 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «7-bis. Nella modulazione della tariffa sono previste specifiche agevolazioni per i comuni ricadenti nelle comunità montane, mediante l'applicazione di riduzioni nelle misure di seguito indicate:
   a) comunità fino a 1.500 abitanti, 50 per cento;
   b) comunità da 1.501 a 5.000 abitanti, 40 per cento;
   c) comunità sopra i 5.000 abitanti, 30 per cento.

  7-ter. I comuni di cui all'articolo 147, comma 2-bis, applicano le riduzioni di cui al comma 7-bis, lettere a) e b), qualora aderiscano al servizio idrico integrato».