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Legislatura XVII

Proposta emendativa 22.03. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2093

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
22.03.
(inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

Art. 22-bis.

  1. All'articolo 248 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti commi:
  «1. La documentazione relativa al piano della caratterizzazione del sito e al progetto operativo, comprensiva delle misure di riparazione, dei monitoraggi da effettuare, delle limitazioni d'uso e delle prescrizioni eventualmente dettate ai sensi dell'articolo 242, comma 4, è trasmessa alla provincia e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competenti ai fini dell'effettuazione dei controlli sulla conformità degli interventi ai progetti approvati.
  2. Il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla provincia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente. Nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, per singole aree distinte, si può procedere alla certificazione, di cui al presente comma, per ogni fase progettuale. Ai fini della certificazione relativa ai suoli, in presenza di contaminazione della falda in corso di bonifica, è necessario presentare idonea analisi di rischio sanitario che preveda in particolare la valutazione del percorso dei vapori dalla falda contaminata verso i recettori individuati nello scenario di destinazione d'uso del sito, al fine di verificare la fruibilità dello stesso.
  3. La certificazione di cui al comma 2 costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 242, comma 7. Nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, per fasi progettuali, la certificazione di una fase progettuale costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie relative alla fase medesima; a tal fine l'entità delle garanzie finanziarie per l'intervento complessivo, di cui all'articolo 242, comma 7, deve essere determinato per ogni singola fase progettuale».