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Legislatura XVII

Proposta emendativa 22.010. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2093

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
22.010.
(inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Consorzi di bonifica).

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi i consorzi di bonifica di cui al regio decreto 13 febbraio 1933 n. 215. I compiti e le funzioni dei consorzi di bonifica soppressi sono trasferiti alle regioni territorialmente competenti.