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Legislatura XVII

Proposta emendativa 21.05. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2093

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
21.05.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere i seguenti:

Art. 21-bis.
(Definizione di digestato da matrici agricole).

  1. Al comma 1 dell'articolo 74 del decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo la lettera v), aggiungere la seguente:
   v-bis) digestato da matrici agricole: il digestato ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica, eventualmente associata anche ad altri trattamenti di tipo fisico-meccanico, di effluenti di allevamento, coltivazioni energetiche dedicate, sottoprodotti di origine animale così come definiti dal Regolamento 21 ottobre 2009, n. 1069/2009/Ce, residui di origine vegetale, residui delle trasformazioni o delle valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall'agroindustria e conferiti come sottoprodotti; matrici che possono essere utilizzate da sole o miscelate tra loro.

Art. 21-ter.
(Disposizioni in materia di utilizzo agronomico di sottoprodotti di origine agricola).

  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 112 del decreto legislativo n. 152 del 2006, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il digestato da matrici agricole di cui alla lettera v-bis) dell'articolo 74, è considerato sottoprodotto ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 52 del decreto-legge n. 83 del 2012, introdotto dalla legge 134/12, ed affini dell'utilizzazione agronomica è equiparato agli effluenti zootecnici.

Art. 21-quater.
(Disposizioni in materia di utilizzo sottoprodotti in impianti di biogas).

  1. All'articolo 185, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2012, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis.