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Legislatura XVII

Proposta emendativa 21.024. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2093

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
21.024.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Durata autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e durata iscrizione all'albo gestori ambientali – Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 articolo 208 comma 12 (autorizzazione impianti) e articolo 212 (Albo Gestori) comma 6).

  1. All'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, aggiungere un nuovo comma
  12-bis. La durata delle autorizzazioni di cui al precedente comma 12 è estesa a 12 anni per le aziende certificate ISO 14001:2004 da ente accreditato e a 15 anni se registrate ai EMAS (REG. 2009/1221/CE) (Regolamento 1221/2009).

  2. All'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, aggiungere un nuovo comma:
  6-bis. L'iscrizione di cui al comma precedente deve essere rinnovata ogni 7 anni per le aziende certificate secondo lo standard ISO 14001:2004 da parte di un ente accreditato e ogni 10 anni per le aziende registrate ai sensi del Regolamento EMAS (REG. 2009/1221/CE).