Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Disposizioni in materia di digestato).
1. Al comma 2-bis dell'articolo 52 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, dopo le parole «a fini agronomici» sono aggiunte le seguenti: «o per lavorazioni destinate a produrre materiali o prodotti finalizzati alla concimazione e all'ammendamento di terreni e di coltivazioni, in campo, in vaso o in qualunque altra forma di coltivazione, o ad altre finalizzazioni similari ed equivalenti.
Dopo il comma 1 dell'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente:
1-bis. Il digestato di cui al comma 2-bis dell'articolo 52 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è equiparato agli effluenti zootecnici ai fini dell'utilizzazione agronomica.
2. All'articolo 185, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 132. sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis.
3. All'articolo 52 comma 2-bis della legge 7 agosto 2012 n. 134 dopo la parola: «agroindustria» sono inserite le seguenti: «o dei sottoprodotti di origine animale di cui alla lettera e) sottoparagrafo ii) del Regolamento CE n. 1069 del 2009.