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Legislatura XVII

Proposta emendativa 21.016. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2093

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
21.016.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Modifica dell'articolo 187 e dell'articolo 216-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 è inserito il seguente:
  2-bis. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita al sensi del presente articolo e dell'allegato G alla parte quarta del presente decreto, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime.

  2. Il comma 2 dell'articolo 216-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 è sostituito dal seguente:
  2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, fatti salvi i requisiti di cui al medesimo articolo 187, comma 2, lettere a), b) e c), il deposito temporaneo e le fasi successive della gestione degli oli usati sono realizzati, anche miscelando gli stessi, in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro. È fatto comunque divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze.