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Legislatura XVII

Proposta emendativa 21.014. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2093

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
21.014.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Rifiuti ammessi in discarica).

  1. L'articolo 7 del decreto legislativo n. 36 del 2003 è sostituito dal seguente:

Art. 7.
(Rifiuti ammessi in discarica).

  1. I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento. Tale disposizione non si applica:
   a) ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile;
   b) ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente, e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.
  2. Nelle discariche per rifiuti inerti possono essere ammessi esclusivamente i rifiuti inetti che soddisfano i criteri della normativa vigente.
  3. Nelle discariche per i rifiuti non pericolosi possono essere ammessi i seguenti rifiuti:
   a) residuo secco stabilizzato dei processi di selezione dei rifiuti solidi urbani;
   b) rifiuti non pericolosi di qualsiasi altra origine che soddisfano i criteri di ammissione dei rifiuti previsti dalla normativa vigente.

  4. Nelle discariche per rifiuti pericolosi possono essere ammessi solo rifiuti pericolosi che soddisfano i criteri fissati dalla normativa vigente e i rifiuti pericolosi stabili e non reattivi che soddisfano i criteri di ammissione previsti dal decreto di cui al comma 5.
  5. I criteri di ammissione in discarica sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, l'ISPRA e il catasto dei rifiuti.