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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.03. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2093

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
2.03.
(inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Incentivi all'utilizzo di prodotti con minore impronta ecologica).

  1. Al fine di favorire l'efficienza nell'utilizzo delle risorse naturali e la riduzione dei rifiuti, alle piccole e medie imprese del settore alberghiero e della ristorazione collettiva, Codici ATECO 55 e 56, che acquistano impianti e sistemi per la distribuzione delle bevande, alcoliche e analcoliche, con dispositivi di erogazione alla spina, è concesso un credito d'imposta, per un importo pari al 40 per cento del costo complessivo, documentato o documentabile dell'impianto, entro un limite massimo complessivo di 7.000 euro all'anno, da utilizzare nell'ambito dei tre esercizi fiscali successivi alla data di saldo con bonifico della relativa fattura di acquisto.
  2. Per le imprese che si dotano di impianti e sistemi innovativi con minore impronta ecologica o impronta di carbonio in base ai parametri IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) in tutte le fasi della filiera di produzione, dall'estrazione della materia prima fino allo smaltimento, secondo il metodo di analisi del ciclo di vita LCA – Life Cycle Assessment – il credito d'imposta è elevato sino ad un limite massimo complessivo di 12.000 euro all'anno. Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dal 1o gennaio 2015, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce modalità e criteri per la concessione del credito d'imposta alle imprese di cui ai commi 1 e 2.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo Sport utility vehicles).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2015 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo Sport utility vehicles. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come Sport utility vehicles e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 300 milioni di euro.
  3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.