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Legislatura XVII

Proposta emendativa 19.2. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2093

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
19.2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 19.
(Disposizioni per l'individuazione della rete nazionale integrata e adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti e di impianti per il recupero dei rifiuti urbani non differenziati).

  1. Dopo l'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

«Art. 199-bis.
(Rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti e di impianti per il recupero dei rifiuti urbani non differenziati).

  1. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e del Ministero della salute, da emanarsi entro quattro mesi, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenuto conto anche dei Piani regionali di cui all'articolo 199 e dei Piani provinciali eventualmente previsti dalle normative regionali, nonché dai Piani di Ambito di cui all'articolo 203, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono individuati sul territorio nazionale:
   a) impianti attualmente esistenti:
    di smaltimento dei rifiuti;
    di recupero dei rifiuti urbani non differenziati;
   con il dettaglio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti urbani indifferenziati e di quelli derivanti dal loro trattamento;
   b) impianti di cui al punto a) non ancora realizzati ma:
    approvati già previsti nella pianificazione regionale, provinciale e di ambito;
    oggetto di aggiudicazione di gare ad evidenza pubblica;
    per i quali le procedure di aggiudicazione siano già state avviate.

  Con il medesimo decreto è stabilito il fabbisogno residuo di tali impianti per ciascun ambito territoriale ottimale, nonché quello complessivo nazionale, al fine di determinare la rete integrata ed adeguata di cui all'articolo 16 della direttiva 2008/98/CE. La rete è concepita in modo tale da garantire che ciascun ambito territoriale ottimale, di cui all'articolo 200 e nel rispetto dell'articolo 199 comma 3 lettera g) del decreto legislativo 3 canile 2006, n. 152, rispetti e mantenga la massima autosufficienza nello smaltimento e nel recupero dei rifiuti urbani non pericolosi, nonché la massima autonomia nello smaltimento e nel recupero dei rifiuti urbani indifferenziati.
  2. Dalla attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

ident. 19.7.