Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di non pregiudicare le iniziative pianificatorie già previste a livello regionale, le regioni che alla data di entrata in vigore della presente disposizione hanno raggiunto l'autosufficienza, non sono tenute a dotarsi di nuovi impianti di incenerimento di rifiuti urbani se non già espressamente previsti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani.