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Legislatura XVII

Proposta emendativa 18.7. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2093

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
18.7.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  2. Per assicurare la regolare prosecuzione della attività di raccolta e trattamento dei grassi vegetali ed animali esausti e garantire l'operatività del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) di cui all'articolo 233, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la misura dei contributo di cui all'articolo 233, comma 10 è determinata, in relazione alle diverse tipologie di prodotti e tenuto conto della suscettibilità degli stessi a divenire esausti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il contributo ambientale è dovuto in occasione della prima immissione nei mercato nazionale del prodotto, sfuso o confezionato ed è versato al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) di cui all'articolo 233, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni con cadenza trimestrale, a far data, per il primo versamento, dalla fine del primo trimestre successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Del contributo è data evidenza riportando, nelle fatture di vendita, la dicitura «contributo ambientale oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare assolto», anche nelle fasi successive della commercializzazione. Il Consorzio disciplina le procedure per la riscossione del contributo, i rimborsi e i conguagli e le eventuali fattispecie di esenzione.
  4. Sono esclusi dall'applicazione del contributo gli oli extravergini di oliva, fatta salva l'applicazione dello stesso quando sia dimostrato che il loro impiego o la loro gestione determinano la produzione di rifiuti oggetto dell'attività del Consorzio. Restano, in ogni caso, esclusi dall'applicazione del contributo:
   a) gli oli di oliva vergini e l'olio di oliva in confezioni di capacità uguale o inferiore a 5 litri;
   b) gli oli vegetali diversi da quelli di cui alla lettera a), in confezioni di capacità uguale o inferiore ad un litro;
   c) i grassi animali e vegetali in confezioni di capacità uguale o inferiore a 500 grammi;
   d) gli oli ed i grassi animali e vegetali a denominazione di origine ed ad indicazione geografica protette, nonché i prodotti alimentari con questi conservati;
   e) gli oli ed i grassi animali e vegetali, nonché i prodotti alimentari con questi conservati, oggetto di vendita diretta effettuata dalle imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice.

  5. La congruità del contributo e dei costi di riscossione è verificata con cadenza annuale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sulla base della documentazione tecnica trasmessa dal Consorzio, che provvede al sensi dell'articolo 233, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni. L'entità del contributo resta invariata fino all'adozione del decreto di modifica.