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Legislatura XVII

Proposta emendativa 16.2. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2093

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
16.2.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il produttore è libero di aderire ad un sistema collettivo diverso da quello prescelto, nel rispetto del principio di libera concorrenza»;
   b) al comma 4, in fine, sono aggiunte le parole: «I contratti stipulati dai sistemi collettivi inerenti la gestione dei RAEE sono stipulati in forma scritta a pena di nullità»;
   c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  4-bis. Ciascun sistema collettivo deve, prima dell'inizio dell'attività o entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione in caso di sistemi collettivi esistenti, dimostrare al Comitato di Vigilanza e contrito una capacità finanziaria minima proporzionata alla quantità di RAEE da gestire e deve prestare una garanzia finanziaria in favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nella misura e secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale di cui all'articolo 25;
   d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  5-bis. Lo statuto-tipo assicura che i sistemi collettivi siano dotati di adeguati organi di controllo, quali il collegio sindacale, l'organismo di vigilanza ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ed una società di revisione indipendente, al fine di verificare periodicamente la regolarità contabile e fiscale;
   e) al comma 9, in fine, sono aggiunte le parole: «Ogni anno ciascun sistema collettivo inoltra al Comitato di vigilanza e controllo un'autocertificazione attestante la regolarità fiscale e contributiva. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Comitato di Vigilanza e controllo assicurano la trasparenza e la pubblicità dei dati raccolti ai sensi del presente comma.»;
   f) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
  11. Ciascun sistema collettivo deve rappresentare una quota di mercato di AEE, immessa complessivamente sul mercato nell'anno solare precedente dai produttori che lo costituiscono, almeno superiore al due per cento, in almeno un raggruppamento.
  12. I sistemi collettivi esistenti alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione si adeguano alla disposizione di cui al comma 11 entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello dell'approvazione dello statuto-tipo. Qualora un sistema collettivo scenda, per la prima volta dopo la costituzione dello stesso, sotto la quota di mercato di cui al comma precedente, lo comunica senza indugio al Comitato di vigilanza e controllo, e può proseguire le attività di gestione dei RAEE fino al 31 dicembre dell'anno solare successivo. Fermo restando l'obbligo di comunicazione di cui al precedente periodo, i successivi casi di mancato raggiungimento, da parte del medesimo sistema collettivo, della quota di mercato di cui al comma precedente, sono valutati dal Comitato di vigilanza e controllo in conformità all'articolo 35.