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Legislatura XVII

Proposta emendativa 15.02. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2093

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
15.02.

  Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici).

  1. All'articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo il comma 1-sexies, aggiungere il seguente: 1-septies. Al fine di ridurre il più possibile la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni ed i comuni incentivano le pratiche del compostaggio effettuate sul luogo stesso di produzione dei rifiuti come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 199 del presente decreto. I comuni applicano una riduzione sul tributo di cui all'articolo 14 comma 1 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011 alle utenze che effettuano l'auto compostaggio o il compostaggio di comunità. Tale riduzione può arrivare al 50 per cento della quota della tariffa rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione di cui al comma 11 dell'articolo 14 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute sono stabiliti entro 90 giorni, i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici. Tale decreto indica i tipi ed i quantitativi di rifiuti organici ed il metodo di trattamento da utilizzare. Le attività di compostaggio di comunità che alla data di entrata in vigore del citato decreto del Ministero dell'Ambiente, sono autorizzate ai sensi degli articoli 208 o 214 del presente decreto possono continuare ad operare sulla base di tale autorizzazione sino alla scadenza della stessa.
  2. Al comma 1, dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera e) dopo le parole: «domestiche» sono aggiunte le seguenti: «e non domestiche»;
   b) dopo la lettera qq) è aggiunta la seguente: qq-bis) compostaggio di comunità: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.