Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
2. All'articolo 225 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito con il seguente «Sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui agli articoli 221, comma 6, e 223, comma 4, il CONAI elabora e trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dello sviluppo economico, entro il 30 novembre di ciascun anno, un Programma generale e pluriennale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio che individua, con riferimento alle singole tipologie di materiale di imballaggio, i criteri per conseguire i seguenti obiettivi»;
b) al comma 2 dopo la parola «inoltre» sono aggiunte le parole «e pone a carico dei soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a), b) e c)»;
c) al comma 2, lettera b), la parola «intermedi» è sostituita con le parole «percentuali annuali»;
d) il comma 3 è sostituito con il seguente «il programma previsto dal comma 1 comprende un piano generale di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo»;
e) il comma 4 è sostituito con il seguente «Entro il 30 giugno di ogni anno il Conai è tenuto a presentare al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dello sviluppo economico una relazione generale sull'attività relativa all'anno solare precedente».