Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Le associazioni di volontariato senza fine di lucro possono effettuare raccolte di prodotti o materiali, nonché di indumenti ceduti da privati, per destinarli al riutilizzo, previa convenzione a titolo non oneroso con i comuni, fatto salvo l'obbligo del conferimento dei materiali residui ad operatori autorizzati, ai fini del successivo recupero o smaltimento dei medesimi. Tali materiali residui rientrano nelle percentuali della raccolta differenziata di cui al comma 1. L'Ente che certifica i dati della raccolta differenziata provvede negli stessi termini anche alla verifica dei dati dei soggetti convenzionati».