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Legislatura XVII

Proposta emendativa 14.11. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2093

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
14.11.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.

  1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, in ogni Comune deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:
   a) almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006;
   b) almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008;
   c) almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012;
   d) almeno il settantacinque per cento entro il 31 dicembre 2016;
   e) almeno l'ottantacinque per cento entro il 31 dicembre 2020;
   f) almeno il novantacinque per cento entro il 31 dicembre 2025;

  2. Nel caso in cui, dal punto di vista tecnico, e/o ambientale, non sia realizzabile raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, il comune può richiedere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una deroga al rispetto degli obblighi di cui al medesimo comma 1. Verificata la sussistenza dei requisiti stabiliti al primo periodo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può autorizzare la predetta deroga, previa stipula senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica di un accordo di programma tra Ministero, regione ed enti locali interessati, che stabilisca:
   a) le modalità attraverso le quali il comune richiedente intende conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 181, comma 1. Le predette modalità possono consistere in compensazioni con gli obiettivi raggiunti in altri comuni;
   b) la destinazione divisa per modalità di gestione della quota di rifiuti indifferenziati che residua dalla raccolta differenziata e dei rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti indifferenziati, qualora non destinati al recupero di materia;
   c) la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, da destinare al riciclo, che il comune richiedente si obbliga ad effettuare.

  3. L'accordo di programma di cui al comma precedente può stabilire obblighi, in linea con le disposizioni vigenti, per il comune richiedente finalizzati al perseguimento delle finalità di cui alla parte quarta, titolo I, del presente decreto nonché stabilire modalità di accertamento dell'adempimento degli obblighi assunti nell'ambito dell'accordo di programma e prevedere una disciplina per l'eventuale inadempimento. I piani regionali si conformano a quanto previsto dagli accordi di programma di cui al presente articolo.
  4. Nel caso in cui il Comune non consegua gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, è applicata un'addizionale del quaranta per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica e a quello dovuto per l'incenerimento e/o coincenerimento dei rifiuti a carico del Comune, istituito dall'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
  5. L'addizionale di cui al comma 4 viene versata alle Regioni, che la impiegano per incentivare gli acquisti di prodotti e materiali derivanti dalla filiera del riciclaggio, di cui al PAN GPP.
  6. Le Regioni non possono erogare contributi premiali ai Comuni che non abbiano raggiunto i parametri di raccolta differenziata così come stabiliti dalla decreto legislativo 152/2006. Nel caso fossero stati erogati contributi a Comuni che non abbiano raggiunto i parametri previsti dalla normativa vigente, i Comuni dovranno restituire alla Regione quanto indebitamente percepito, con eccezione nel caso che tale contributo sia stato utilizzato per il raggiungimento dei parametri indicati nel decreto legislativo 152/2006.
  7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono stabilite la metodologia e i criteri di calcolo delle percentuali di cui ai commi 1 e 2, nonché la nuova determinazione del coefficiente di correzione di cui all'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in relazione al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1.
  8. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 7 continua ad applicarsi la disciplina attuativa di cui all'articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
  9. Le regioni tramite apposita legge, e previa intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, possono indicare maggiori obiettivi di riciclo e recupero.