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Legislatura XVII

Proposta emendativa 14.04. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2093

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
14.04.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Obiettivi di riciclaggio).

  1. Dopo l'articolo 181-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 è inserito il seguente:

Art. 181-ter.
(Obiettivi di riciclaggio).

  1. Sono stabiliti i seguenti obiettivi di riciclaggio dei rifiuti, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 11 comma 2 della Direttiva 2008/98/CE:
   a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, sarà aumentata complessivamente almeno al 50 per cento in termini di peso;
   b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 170504 dell'elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70 per cento in termini di peso;
   c) entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, sarà aumentata complessivamente almeno al 70 per cento in termini di peso;
   d) entro il 2025 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 170504 dell'elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno all'85 per cento in termini di peso;
   e) entro il 2030, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, sarà aumentata complessivamente almeno all'85 per cento in termini di peso;
   f) entro il 2030 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 170504 dell'elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 95 per cento in termini di peso.