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Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.6. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2093

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
12.6.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. 8-quater. Le attività di trattamento dei rifiuti atte a produrre materie seconde rispondenti ai requisiti disciplinati dai regolamenti di cui all'articolo 6, comma 2, della Direttiva 2008/98/CE che fissano i criteri soddisfatti i quali specifiche tipologie di rifiuti cessano di essere tali, sono sottoposte alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai regolamenti medesimi con particolare riferimento:
   a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;
   b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;

  Non rientrano tra le attività di trattamento di cui al presente articolo la semplice selezione effettuata dal produttore prima della cessione di tale sostanze purché le materie prime seconde rispondano senza alcun ulteriore trattamento ai requisiti previsti dagli appositi regolamenti. La selezione di cui al comma precedente non necessita di autorizzazione. Rimangono assoggettati alla disciplina dei rifiuti il materiale non conforme ai requisiti tecnici previsti dai citati Regolamenti.