Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera u), è sostituita dalla seguente:
u) riciclaggio: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.