Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Sono escluse dalle procedure semplificate gli impianti di cui all'articolo 214 le attività di trattamento termico e di recupero energetico nonché quelle di cui al punto a) provenienti da raccolta indifferenziata o da frazione indifferenziata proveniente dalla raccolta differenziata.