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Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.10. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2093

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
12.10.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43 convertito con modificazioni nella legge 24 giugno 2013, n. 71, in attesa dell'attuazione dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le opere che riguardano recuperi ambientali, rilevati e sottofondi stradali, ferroviari e aeroportuali, nonché piazzali, è consentito l'utilizzo delle materie prime secondarie, di cui al punto 7.1.4 dell'allegato 1, suballegato 1, del decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni, acquisite o da acquisire da impianti autorizzati con procedura semplificata, ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ident. 12.7.12.26.12.13.12.14.12.8.12.25.