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Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.08. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2093

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
12.08.
(inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza).

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. All'articolo 240, comma 1:
   alla lettera o) dopo le parole: «in modo definitivo le fonti inquinanti» sono inserite le seguenti: «ivi compresi rifiuti stoccati», dopo le parole: «per le persone e per l'ambiente» sono inserite le seguenti: «qualora si dimostri che nonostante le migliori tecnologie disponibili a costi sostenibili e a ridotto impatto ambientale, non sia possibile la rimozione delle fonti».
  2. All'articolo 242:
   1. al comma 8 aggiungere infine il seguente periodo: «Resta fermo, in ogni caso che le fonti di contaminazione ove non possano essere rimosse a costi sostenibili, devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili, a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute».
   3. al comma 12 dopo le parole «Si coordina con le altre amministrazioni» aggiungere il seguente periodo: «Gli esiti delle analisi effettuate in contraddittorio dovranno essere fornite dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di effettuazione dei campionamenti».
   4. al comma 13 dopo le parole «compete alla provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica» sono aggiunte le seguenti parole: «entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dal verbale di collaudo con esito favorevole di fine bonifica».
   5. dopo il comma 7 è inserito il seguente:
  « 7-bis. I progetti di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica devono essere presentati completi di tutti gli elaborati progettuali relativi alle opere e alle attività previste dagli stessi. Al fine di accelerare le procedure di approvazione degli interventi disciplinari dal presente titolo, l'analisi di rischio e i progetti di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica possono essere presentati, con le modalità di cui al periodo precedente, congiuntamente alla presentazione dei risultati della caratterizzazione e in coerenza con la stessa; nell'ambito del procedimento è acquisita anche la valutazione di impatto ambientale da parte delle amministrazioni competenti, se necessaria.»

ident. 12.04.12.07.