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Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.06. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2093

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
12.06.
(inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Incentivi per la pulizia dei fondali marini).

  1. Al fine di incentivare gli imprenditori ittici alla raccolta, secondo i criteri della raccolta differenziata, e al recupero dei rifiuti che rimangono impigliati nelle reti durante la pesca, il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, stipula, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, appositi accordi e contratti di programma:
   a) con le imprese ittiche che comunicano, entro il 30 marzo di ogni anno, al Ministero delle Politiche agricole la propria disponibilità a raccogliere i rifiuti che rimangono impigliati nelle proprie reti durante la pesca;
   b) con le imprese, o altri soggetti pubblici o privati, titolari di servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani le quali comunicano, entro il 30 marzo di ogni anno, al Ministero delle Politiche agricole la propria disponibilità a smaltire i rifiuti raccolti dai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma;
   c) con i Comuni nel cui territorio operano o hanno sede i soggetti di cui alle lettere a) e b) del presente comma.

  2. Gli accordi e i contratti di programma di cui al comma 1 hanno ad oggetto:
   a) l'erogazione di incentivi, anche di natura fiscale, in favore delle attività imprenditoriali di cui al comma 1, lettere a) e b);

  3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e successivamente entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministero delle Politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, individua con decreto le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente da destinare agli accordi e ai contratti di programma di cui ai commi 1 e 2 e fissa le modalità di stipula dei medesimi accordi e contratti».