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Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.40. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2093

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
11.40.

  Al comma 1, capoverso «Art. 206-quater, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis.
Ai beni prodotti in Italia contenenti materiali riciclati e o riutilizzati rispetto ai quali viene riscontrato, ai sensi del comma 1, un effettivo risparmio energetico, è riconosciuto un contributo equivalente al valore medio del Titolo di efficienza energetica negoziato durante l'anno precedente a quello di riconoscimento del titolo medesimo, che verrà adeguato per ciascun anno successivo ai valori medi negoziati nell'anno precedente. Al fine di escludere che l'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo, comportino aumenti a carico della bolletta elettrica, il contributo previsto dalla direttiva 2009/28/CE concesso per ogni kwh generato mediante il trattamento termico di Combustibile Solido Secondario o Combustibile derivato dai rifiuti non può essere superiore al 33 per cento di quello previsto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.