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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.03. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2093

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
10.03.

  Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Criteri minimi ambientali nell'affidamento di servizi di ristorazione collettiva e per la fornitura di prodotti alimentari).

  1. Al fine di promuovere obiettivi di sostenibilità ambientale nelle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizi di ristorazione collettiva e per la fornitura di prodotti alimentari, le stazioni appaltanti sono tenute ad inserire nei relativi bandi i criteri minimi ambientali previsti ai paragrafi 5.3 e 6.3 dell'allegato 1 annesso al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011.
  In deroga al comma 1, nell'affidamento dei servizi di ristorazione la destinazione del cibo non somministrato si considera, comunque, inserito tra le specifiche tecniche di base dell'offerta.
  Sono fatte salve le disposizioni legislative vigenti che stabiliscono criteri più restrittivi di quelli fissati ai sensi del presente articolo.
  Per tener conto degli obiettivi di proporzionalità e di adeguatezza delibazione della pubblica amministrazione e di promozione della sostenibilità ambientale dei consumi, la disciplina del presente articolo è obbligatoriamente applicata almeno al trenta per cento dei contratti, per le categorie di appalti aggiudicati nel 2014 e al cinquanta per cento nel 2015, facendo salve ulteriori quote per gli anni successivi;.