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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.02. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2093

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
10.02.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Qualificazione ambientale dei prodotti che caratterizzano i sistemi produttivi locali, i distretti industriali e le filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale).

  1. Con Decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, sentiti i Ministeri dell'economia e finanza e delle Politiche agricole e forestali, entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge è adottato un «Piano per la qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, i distretti industriali e le filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale». Tale piano stabilisce le azioni e le indicazioni tecniche ed operative volte a migliorare le capacità competitive delle imprese per rispondere alla crescente domanda di prodotti sostenibili da parte dei consumatori finali e dei clienti intermedi di molti settori produttivi.
  2. Tali azioni tengono conto delle indicazioni contenute nella Comunicazione della Commissione europea «Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse» (COM(2011) 571 definitivo), ed in particolare a quelle concernenti la strategia su «Consumo e produzione sostenibili».
  3. Le azioni contenute nel Piano di cui al comma 1 sono finalizzate a:
   a) promuovere, con la collaborazione dei soggetti interessati, l'adozione di tecnologie e disciplinari di produzione innovativi, in grado di garantire il miglioramento prestazionale dei prodotti ed, in particolare la riduzione degli impatti ambientali che i prodotti hanno durante il loro ciclo di vita. Ciò anche in relazione alle prestazioni ambientali previste dai «criteri ambientali minimi» di cui al precedente articolo 10;
   b) rafforzare l'immagine, il richiamo e l'impatto comunicativo che distingue le produzioni italiane, associandovi aspetti di qualità ambientale, anche nel rispetto di requisiti di sostenibilità sociale;
   c) aumentare il livello di trasparenza e la capacità informativa nei confronti dei mercati di destinazione dei prodotti, con particolare riferimento alla sensibilizzazione del cittadino, attraverso la applicazione di opportuni strumenti di comunicazione ambientale, sia quelli derivanti da norme nazionali ed internazionali, sia quelli derivanti dalle esperienze e progetti nazionali ed internazionali;
   d) garantire la disseminazione informativa, su tutto il territorio nazionale, riguardo alle esperienze positive sviluppate in progetti precedenti, ed in particolare nel progetto relativo allo «Schema di qualificazione ambientale dei prodotti che caratterizzano i cluster (sistemi produttivi locali, distretti industriali e filiere) sviluppato con il protocollo di intesa firmato il 14 luglio 2011 dal Ministero della tutela del territorio e del mare con il Ministero dello sviluppo economico, a cui hanno aderito le regioni: Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Friuli, Toscana, Lazio, Sardegna, Marche, Molise.

  4. Con successivo Decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, con Ministeri dell'economia e finanza e il Ministero delle Politiche agricole e forestali, da adottare entro un anno dall'entrata in vigore delle presente disposizione, è adottato un Piano d'azione nazionale su consumo e produzione sostenibili, che integra le azioni previste nel piano di cui al comma 1, avendo riguardo agli interventi e le azioni nel settore del consumo e nel settore della grande distribuzione e del turismo.