stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.9. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2093

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
1.9.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 9-bis.

  1. Non possono presentare la candidatura alla Presidenza dei Parco coloro che:
   a) si trovano in stato di interdizione temporanea dai pubblici uffici e coloro che si trovano in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
   b) sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
   c) sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza detentiva o libertà vigilata salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi;
   d) hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto previsto dall'articolo 166 del codice penale;
   e) sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
   f) sono parlamentari europei o nazionali, consiglieri o assessori regionale, nonché sindaci o assessori comunali, i Presidenti e gli assessori delle Province;
   g) stiano svolgendo incarichi commissariati a qualunque titolo;
   h) svolgano, o abbiano svolto nell'ultimo triennio, il ruolo di dirigenti o membri del Consiglio di amministrazione di società partecipate detto Stato, Regioni o enti Locali;
   i) ricoprano, o abbiano ricoperto nell'ultimo triennio il ruolo di amministratori o direttori generali di società, ovvero abbiano condotto, con compiti di direzione, attività imprenditoriali nel campo della ricerca e della coltivazione delle sostanze minerali di miniera e di cava, dell'estrazione di inerti, nonché in quelli dell'utilizzazione e dello sfruttamento, per usi commerciali, delle risorse idriche e forestali.

  2. Per il conferimento dell'incarico di Direttore del Parco valgono le disposizioni in materia di inconferibilità e di incompatibilità, di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39.
  3. Il verificarsi di una delle condizioni di cui al presente articolo, nel corso del mandato del Presidente comporta l'immediata decadenza dello stesso con surroga del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che procede alla nomina di un nuovo Presidente con le modalità previste nell'articolo 9 comma 3.».