stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.5. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2093

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
1.5.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1 con il seguente:
   1) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
  «3. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti, Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette la proposta di designazione alle Commissioni parlamentari competenti ad esito di una procedura selettiva non concorsuale, da svolgersi secondo le modalità previste dai commi successivi del presente articolo. Le Commissioni parlamentari deliberano entro trenta giorni dalla trasmissione della proposta da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Entro il medesimo termine, le Commissioni possono procedere all'audizione della persona designata, secondo le norme dei regolamenti parlamentari.
  3-bis. Entro 9 mesi dalla scadenza del mandato del Presidente in carica, il Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare pubblica sulla Gazzetta Ufficiale, e sui siti web del Ministero, dell'Ente Parco e delle regioni il cui territorio è compreso nel perimetro del Parco, l'invito a presentare candidature alla Presidenza dell'Ente Parco che indica i requisiti soggettivi richiesti, il termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale è possibile presentare le candidature, e la documentazione da allegare alla proposta ovvero all'accettazione di candidatura. I Comuni compresi nel perimetro del Parco sono tenuti a pubblicare nell'albo pretorio l'invito a presentare la candidatura. Il Ministero dell'Ambiente della tutela dei territorio e del mare, tenuto conto della estensione e delle caratteristiche demografiche e socio-economiche dell'area protetta, stabilisce e indica nell'avviso il numero minimo di candidature ammissibili, in difetto del quale deve essere pubblicato un nuovo avviso con l'indicazione di un termine, non inferiore a 30 giorni, per la presentazione delle candidature.
  3-ter. Può presentare la candidatura ovvero essere candidato alla Presidenza dell'Ente parco da comitati di cittadini e associazioni di protezione ambientale legalmente riconosciute chiunque sia in possesso di un titolo di laurea specialistica ovvero titolo equivalente nei seguenti settori scientifico-disciplinari: scienze della terra, scienze biologiche, scienze agrarie e veterinarie, ingegneria civile e architettura, scienze giuridiche, scienze economiche e statistiche e scienze politiche e sociali. La proposta di candidatura deve contenere il curriculum vitae et studiorum ed un documento denominato «Carta del parco» nel quale il candidato espone gli obiettivi concernenti la protezione delle formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche presenti all'interno del territorio protetto e gli orientamenti e le misure in merito alla valorizzazione del patrimonio naturalistico e ambientale, alla cura e alla promozione del tessuto socio-economico presente.
  3-quater. Decorso il termine di presentazione delle candidature, il Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare – previo accertamento, da parte della segreteria tecnica di cui al successivo comma 3-sexies, del possesso dei titoli richiesti, della completezza dei documenti allegati alte candidature e della insussistenza di cause di incompatibilità – pubblica un avviso contenente l'elenco dei candidati alla presidenza dell'Ente parco, e l'indicazione dei siti telematici e delle sedi dell'Ente parco ovvero dei Comuni presso i quali è stata depositata la documentazione presentata da ciascun candidato. L'avviso contiene il termine, non inferiore a 60 giorni, entro i quali chiunque può porre domande ai candidati e far pervenire osservazioni e valutazioni sulle stesse proposte di candidatura.
  3-quinquies. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione di osservazioni e valutazioni, il Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare, di concerto con la regione o le regioni e gli enti locali compresi nel perimetro del Parco nazionale, convoca almeno due assemblee pubbliche, presieduta dal Ministro dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare, ovvero da un Direttore Generale del Ministero delegato, alla quali i candidati alla Presidenza dell'Ente Parco devono obbligatoriamente partecipare, a pena di esclusione della candidatura. Con successivo Decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, vengono definite le modalità per assicurare la possibilità di seguire in streaming le assemblee pubbliche, di organizzare dibattiti e confronti tra i candidati e di esprimere le preferenze anche in via telematica.
  3-sexies. Entro il termine previsto per la presentazione delle candidature, il direttore del parco costituisce una segreteria tecnica, composta da due funzionari dell'ente parco e da due funzionari designati dai Presidenti delle regioni nel cui territorio è compreso il parco e presieduta dal direttore della Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o da un funzionario da lui designato. La segreteria tecnica provvede alla raccolta delle candidature e all'accertamento preliminare del possesso dei titoli richiesti da parte dei candidati, della completezza dei documenti allegati alle candidature, dell'insussistenza di cause di incompatibilità e della presenza di candidature ammissibili nel numero minimo stabilito nell'avviso, di cui al comma 3-bis. La segreteria tecnica svolge, anche avvalendosi dell'amministrazione dell'ente parco, le funzioni necessarie per l'organizzazione e l'esecuzione degli adempimenti previsti dai commi 3-quinquies e 3-septies. Entro il quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione di osservazioni e valutazioni, la segreteria tecnica predispone il rapporto dell'inchiesta pubblica e lo trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e ai Presidenti delle regioni nel cui territorio è compreso il parco. Il rapporto contiene i processi verbali delle assemblee pubbliche. Al rapporto sono allegate la documentazione presentata da ciascun candidato ai sensi del comma 3-ter, le osservazioni e le valutazioni formulate e le risposte fornite dai candidati.
  3-septies. Entro trenta giorni dalla ricezione del rapporto dell'inchiesta pubblica, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e i Presidenti delle regioni nel cui territorio è compreso il parco designano, con atto motivato, d'intesa tra loro, uno tra i candidati. Il Ministro dell'ambiente e della tutela dei territorio e del mare trasmette alle Commissioni parlamentari, ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 3 del presente articolo, l'atto motivato di designazione unitamente al rapporto dell'inchiesta pubblica. In caso di mancata intesa, decorso il termine previsto al primo periodo, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell'articolo 120 della Costituzione, la scelta del candidato da designare è rimessa dai Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e dei mare alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro trenta giorni previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate. Se l'intesa non è raggiunta entro trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei ministri può essere comunque adottata.
  3-octies. In caso di parere contrario da parte di una delle Commissioni, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i Presidenti delle regioni nel cui territorio è compreso il parco, procede alla designazione e alla trasmissione di una successiva proposta selezionata tra coloro che hanno preso parte alla procedura selettiva non concorsuale. In alternativa, ovvero nel caso in cui tutti i candidati che hanno preso parte alla procedura selettiva non abbiano ottenuto il prescritto parere favorevole, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può designare, d'intesa con gli stessi Presidenti delle regioni, una persona in possesso dei requisiti richiesti per partecipare alla procedura selettiva non concorsuale, che non vi abbia preso parte, previo svolgimento di una procedura di inchiesta pubblica. Il Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e dei mare pubblica sulla Gazzetta Ufficiale, e sui siti web del Ministero, dell'Ente Parco e delle regioni il cui territorio è compreso nel perimetro del Parco, l'avviso con l'indicazione del nominativo che intendono designare. L'avviso contiene l'elenco dei siti telematici e delle sedi dell'Ente parco ovvero dei Comuni presso i quali sono consultabili il curriculum vitae et studiorum e il documento con il quale la persona indicata ha accettato la designazione come Presidente, e fissa il termine, non inferiore a 30 giorni, entro i quali chiunque può porre domande ai candidati e far pervenire osservazioni e valutazioni sulle stesse proposte di candidatura. Entro il quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione di osservazioni e valutazioni, la segreteria tecnica, di cui al comma 3-quater, predispone il rapporto dell'inchiesta pubblica e lo trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e ai Presidenti delle regioni nel cui territorio è compreso il parco. Entro quindici giorni dalla ricezione del rapporto dell'inchiesta pubblica, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e i Presidenti delle regioni nel cui territorio è compreso il parco designano, con atto motivato, d'intesa tra loro, la persona che hanno indicato. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alle Commissioni parlamentari, ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 3 del presente articolo, l'atto motivato di designazione unitamente al rapporto dell'inchiesta pubblica.
  3-nonies. Fino alla nuova nomina, sono prorogati i poteri del Presidente cessato dalla carica. Qualora la nomina non intervenga entro quarantacinque giorni dalla scadenza del mandato del Presidente cessato dalla carica, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nomina un commissario governativo per la gestione delle competenze che le norme dello statuto e dell'ente scelto affidano al Presidente tra i dirigenti di prima fascia in servizio presso il Ministero. In tutti i casi nei quali l'intesa tra il Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare e i Presidenti delle Regioni nel cui territorio è compreso il parco, non venga raggiunta entro i termini previsti, la questione è rimessa alla deliberazione del Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 3-septies del presente articolo».

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti:
   b-bis) all'articolo 22, comma 1 è aggiunta la seguente lettera: f) la partecipazione del pubblico alla procedura di nomina degli organi di governo degli enti di gestione attraverso il ricorso alla procedura dell'inchiesta pubblica;
   b-ter) all'articolo 24, comma 1 dopo le parole: «e del direttore» aggiungere le seguenti: «attraverso forme di partecipazione del pubblico secondo le modalità previste dall'articolo 9 della presente legge».