Al comma 1, lettera a), punto 3, capoverso comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Nel rispetto del principio di distinzione delle funzioni di indirizzo politico amministrativo e di gestione, il Direttore, in base all'articolo 4 del D.Lgs. 165 del 2001, adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, e cura la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'ente mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
Conseguentemente all'articolo 1 comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 22, comma 1 è aggiunta la seguente lettera: f) la distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza degli enti.