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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.10. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2093

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
1.10.

  Al comma 1, lettera a), numero 3, sostituire il capoverso comma 11 con il seguente:
  «11. Alla qualifica di Direttore dell'Ente Parco si accede con le modalità previste dall'articolo 23 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'incarico viene conferito, con le modalità previste dall'articolo 19 dello stesso Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal Direttore della Direzione generale per la protezione della natura e del mare. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale della durata massima di 5 anni, rinnovabile una sola volta, stipulato tra il direttore nominato e il Presidente, con il quale viene definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165. Nel rispetto del principio di distinzione delle funzioni di indirizzo politico amministrativo e di gestione, il Direttore, in base all'articolo 4 del D.Lgs. 165 del 2001, adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, e cura la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'ente mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Per il conferimento dell'incarico di Direttore del Parco valgono le disposizioni in materia di inconferibilità e di incompatibilità, di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39».

  Conseguentemente:
   1) al medesimo comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti:
   b-bis) all'articolo 22, comma 1 dopo la lettera e) è inserita la seguente:
    e-bis) la distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza degli enti;
   b-ter) all'articolo 24 comma 1, dopo le parole «area interessata» sono inserite le seguenti: «e fermo restando il principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza,».