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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.06. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2093

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
1.06.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.

  1. All'articolo 145, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 eliminare le parole: «ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette».
  2. All'articolo 146, comma 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 aggiungere il comma 5-bis: Limitatamente alle zone ricomprese nel vigente Piano per il Parco di cui all'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, il parere vincolante del soprintendente per gli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela della legge o in base alla legge, è assorbito dal parere dell'Ente Parco, sulla base delle previsioni del medesimo Piano, che ha valore di piano paesistico, con esclusione degli immobili ed aree espressamente ed individualmente vincolati con appositi decreti».