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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.02. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2093

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
1.02.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifica del comma 4 articolo 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394).

  1. Alla Legge 6 dicembre 1991 n. 394 sono apportate le seguenti modificazioni:
   e) all'articolo 35, il comma 4 è sostituito dal seguente:
  4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge le regioni interessate provvedono, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed attraverso le modalità di cui all'articolo 22, comma 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, alla istituzione del parco interregionale del Delta del Po secondo la perimetrazione e la zonizzazione dei Parchi regionali esistenti del Delta del Po dell'Emilia-Romagna e del Delta del Po del Veneto. Qualora entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge non si sia provveduto all'istituzione del Parco interregionale del Delta del Po e fino alla sua istituzione, all'interno del perimetro dei Parchi regionali esistenti vigono i divieti di salvaguardia di cui all'articolo 56, comma 3 e dell'articolo 11, comma 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Per vigilare circa l'attuazione e la gestione dei divieti di salvaguardia di cui all'articolo 56, comma 3 e all'articolo 11, comma 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 il Ministro dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare nomina un Commissario ad acta che resta in carica fino alla istituzione del Parco interregionale del delta del Po. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.