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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.01. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2093

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
1.01.
(inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
Art. 1-bis.
(Istituzione Parco Nazionale del Matese).

  1. È istituito il Parco nazionale del Matese.
  2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con proprio decreto, alla delimitazione provvisoria del Parco nazionale del Matese e, d'intesa con le regioni e sentiti gli enti locali interessati, adotta le misure di salvaguardia per garantire la conservazione dello stato dei luoghi.
  3. La gestione provvisoria del Parco regionale del Matese, fino all'istituzione dell'Ente Parco nazionale del Matese, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è affidata a un apposito comitato di gestione istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in conformità ai princìpi di cui all'articolo 9 della citata legge n. 394 del 1991, e successive modificazioni.
  4. Alla data di entrata in vigore della presente legge il Parco regionale del Matese, istituito, ai sensi della legge della regione Campania lo settembre 1993, n. 33, con delibera della giunta regionale della Campania 12 aprile 2002, n. 1407, è trasformato nel Parco nazionale del Matese, di seguito denominato «Parco». L'Ente Parco regionale del Matese, istituito con decreto del Presidente della giunta regionale 2002, n. 778, continua a svolgere le sue funzioni fino alla data di costituzione dell'Ente Parco nazionale del Matese, di seguito denominato «Ente Parco».
  5. Ai fini della salvaguardia e del ripristino degli assetti idrogeologici nel territorio compreso nel perimetro del Parco, l'Ente Parco avvia, entro sei mesi dalla data della sua istituzione, un censimento delle aree a rischio idrogeologico. L'Ente Parco trasmette il censimento, entro un anno dalla data del suo completamento, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  6. I comuni il cui territorio è compreso nel perimetro del Parco individuano, anche attraverso l'utilizzo delle banche dati di cui all'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, messe a disposizione dall'Agenzia del territorio, zone urbane e rurali sulle quali attuare interventi di riqualificazione urbanistica e ambientale finalizzati al miglioramento dell'utilizzo del patrimonio edilizio e urbanistico, nonché al recupero di edifici e di immobili dismessi, da utilizzare a finì socio-culturali e per migliorare la qualità della vita e dei servizi per le popolazioni locali.
  7. I manufatti artigianali, agricoli e alimentari prodotti all'interno del perimetro del Parco, su richiesta dei produttori, possono essere etichettati con il logo del Parco.
  8. L'autorizzazione a etichettare i prodotti di cui al comma 1, previa apposita convenzione, è rilasciata dall'Ente Parco.
  9. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2014 e a 1 milione di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.