Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il Ministro dello sviluppo economico adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento che integra e modifica il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, prevedendo che:
a) i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione siano inseriti nell'elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti di cui alla Tabella 1.A del decreto;
b) nella tabella 1.A del decreto, al punto 4, dopo le parole: «produzione di mobili e relativi componenti» siano aggiunte le seguenti: «limitatamente al legno non trattato»;
c) nella tabella 6.A del decreto siano soppressi i seguenti codici CER:
1) 170201 – Legno proveniente da attività di demolizione (ad esempio assi, travi, solai, casse da costruzione, impalcature, ausili per la costruzione/demolizione)
2) 191207 – Legno da trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio legno di risulta da attività di selezione/cernita)
d) all'Allegato 2, alla fine del punto 6.2, siano aggiunte le seguenti parole: «I rifiuti provenienti da raccolta differenziata identificati con il codice CER 200138 e i rifiuti pericolosi, ad eccezione dei codici CER 180103* e 180202*, sono esclusi dal sistema incentivante per la produzione di energia da fonti rinnovabili previsti dal presente decreto».
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 12-bis.