Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:
Art. 5-ter. – (Modifiche all'Autorizzazione Unica Ambientale). – 1. All'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione delle acque reflue domestiche provenienti dalle imprese agricole singole o associate di cui all'articolo 2135 del codice civile e di quelle assimilate di cui al comma 7 dell'articolo 101 del decreto legislativo n. 152 del 2006».
2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, è soppressa.