Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso comma 5-bis, aggiungere, in fine, le parole: Nel caso di condotte o cavi facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica, o di connessione con reti energetiche di altri stati, non soggetti a valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le regioni interessate, nell'ambito del procedimento unico di autorizzazione delle stesse reti.