Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai fini della tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento e per promuovere un razionale utilizzo del patrimonio idrico nazionale, tenuto anche conto del principio di precauzione per quanto attiene al rischio sismico e alla prevenzione di incidenti rilevanti è vietato lo stoccaggio di gas sotterraneo nelle aree abitate, turistiche e di particolare pregio naturalistico e paesaggistico, queste ultime come individuate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: nonché norme per l'attività di stoccaggio del gas sotterraneo.